Allo scopo di chiarire le modalità di convocazione dell’assemblea elettiva e dei soggetti deputati all’esercizio di tale attività si riporta stralcio dello statuto:
Art. 5
È l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione, che la presiede salvo impedimenti. La convocazione è fatta in sede ordinaria, per iscritto, almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale indirizzata a tutti i soci, oppure con altre modalità ritenute più idonee ad avvisare la totalità dei soci almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione. L’assemblea dei soci in sede ordinaria viene convocata per:
– l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo (entro il 31 Dicembre);
– l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente (entro il 30 Aprile);
– esame di proposte sollevate dai Soci o dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
L’Assemblea dei soci in sede ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto di voto.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. I Soci onorari e/o benemeriti per effetto dell’onorificenza hanno diritto di partecipazione, di parola e di voto alla stregua del Socio effettivo. Non è ammesso il voto per delega. Il diritto di voto, limitatamente ai soggetti giuridici viene espresso dai legali rappresentanti ovvero dall’amministratore delegato. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti e dovrà essere inserito a cura del Segretario generale all’interno del libro delle Assemblee dei Soci. L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa. L’Assemblea dei soci in sede straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Ente. L’avviso di convocazione viene redatto e diffuso secondo le regole indicate al precedente comma. L’Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:
– sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l’Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.
Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. L’Assemblea in sede Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell’Assemblea in sede ordinaria. |
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