Angelo Casagrande è il quarto presidente di FIPD.

Cambio al vertice nella conduzione di FIPD, dove a seguito delle improvvise dimissioni per ragioni personali del Presidente, sig. Giovanni Vicenzino, è stato eletto lo scorso 1 settembre 2018, diventandone il quarto presidente in circa 65 anni di storia dell’Associazione, il sig. Angelo Casagrande.

Imprenditore milanese, più di qualche decennio nella danza sportiva, prima quale competitore poi come dirigente nel ruolo di rappresentante dei presidenti nella Consulta della FIDS.

Con lui raggiunge l’apice e si conclude la riforma strutturale disegnata e voluta già negli anni scorsi dal precedente Consiglio Direttivo

FIPD torna ad essere una Federazione, o meglio la FEDERAZIONE DEI PROFESSIONISTI con tanto di ALBO professionale, tanto agognata dallo storico presidente Angelo Galli.

A lui il primo pensiero del neo eletto Angelo Casagrande.

Non si tratta di una “restaurazione di un acien regime” quanto semplicemente di una evoluzione legislativa di una norma “tecnica” dello Stato che per la prima volta in Italia istituzionalizza, attraverso FIPD, la figura professionale del Maestro di Ballo e la creazione di un Albo professionale depositato presso il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta della legge 14 gennaio 2013 n. 4 che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi.

La legge 4/2013 costituisce la normativa di riferimento in materia di ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, o anche ‘professioni associative’.

Tale seconda denominazione discende dalla regolamentazione della stessa L. 4/2013 che prevede la possibilità di formare associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo.

Rilevante in relazione alla legge 3/2013 è la definizione di professione.

Tale è (art. 1, c. 2, L.4/2013):

“l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

 

La nuova normativa si propone, in sostanza, di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Non a caso pertanto si potrebbe parlare di una sorta di “bollino blu” per i professionisti facenti parte di FIPD, che nella nuova veste giuridica di associazione professionale, consentirebbe ai propri iscritti di raggiungere standard professionali qualificati in base alle norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, sulla base della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e delle linee guida Cen 14 del 2010.