La Sezione Seconda Civile del Tribunale di Varese presieduta dal Giudice Federica Cattaneo con la sentenza n. 911/2024 ha deciso sul procedimento promosso dal sig. Solbiati + altri soci contro il consiglio FIPD in ordine all’impugnazione della delibera assembleare straordinaria dell’8/7/2022 che aveva portato alla elezione il sodalizio guidato dall’avv. Conconi Valeria e dai soci : Giuseppe Salvatore Sabella; Anna Baldassin; Maria Silvia Bertoglio; Domenico Lo Forte; Erminio Chiaratti; Luigi Fausto Crespi.
Il Tribunale ha accolto totalmente le domande degli attori annullando le delibere assunte in occasione dell’Assemblea straordinaria FIPD dell’8 luglio 2022, condannando la convenuta FIPD (guidata dall’avvocato Valeria Conconi) a rifondere gli attori delle spese di lite liquidate in complessive €. 8.991,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali Iva ed altre imposte come per legge.
Termina così una estenuante e mortificante stagione durata oltre due anni che ha visto FIPD immobilizzata nelle sue attività a causa di un violento tentativo di GOLPE posto in essere da una piccolissima manciata di soci (sette con precisione).
L’unico Consiglio Direttivo legittimo, come sempre ribadito in tutte le aule giudiziarie e come “legittimato” per ben SEI VOLTE dagli stessi magistrati aditi è quello presieduto dal presidente Antonio CONTESSA, democraticamente eletto durante i lavori assembleari del 10/9/2022.
Il Consiglio nazionale, sentito il parere dell’Assemblea, si riserva di proporre ulteriori attività giudiziarie a titolo di rivalsa e di risarcimento del danno sia economico che di immagine patito da FIPD e dai suoi tesserati, oltre che a valutare l’emissione di provvedimenti disciplinari a tempo indeterminato nei confronti di coloro che con le loro condotte, ritenute moralmente indegne o gravemente inappropriate rispetto agli scopi dell’associazione, siano incorsi in gravi violazioni delle regole dell’associazione in questione.
Di seguito il testo integrale della sentenza visionabile cliccando sul link qui di seguito riportato:
sentenza nella controversia N.R.G. 2179/2022